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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25655 del 04/12/2014

Ricorso proposto nella qualità di erede della parte costituita nel precedente giudizio di merito - Legittimazione processuale - Prova documentale - Necessità - Termine per la produzione documentale - Precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Comparsa conclusionale - Esclusione.

In caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale abbia proposto appello assumendo di esserne l'erede può (secondo la normativa anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile "ratione temporis") allegare e documentare, anche in assenza di eccezione di controparte, la propria legittimazione processuale non oltre la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio, ossia fino a quando la trattazione orale della causa non sia stata chiusa, con la conseguenza che la produzione documentale attuata solo con il deposito della comparsa conclusionale si rivela tardiva e, quindi, inammissibile.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25655 del 04/12/2014