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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - rapporto con le impugnazioni principali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015

Prima impugnazione - Costituzione del rapporto processuale - Impugnazioni successive - Natura incidentale - Conseguenze - Termini - Disciplina applicabile.

Nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, anche se irritualmente avanzate nella forma dell'impugnazione principale, e debbono essere proposte nel termine previsto dall'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., ovvero, per le controversie introdotte dopo il 30 aprile 1995, mediante comparsa di risposta da depositare in cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015