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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005

Denuncia di "errores in procedendo" - Principio di autosufficienza del ricorso - Onere della parte di indicare gli elementi di fatto che consentano di verificarne la sussistenza - Necessità - Obbligo del giudice del diretto esame degli atti processuali - Esclusione - Fondamento.

Anche quando nel ricorso per cassazione sono denunciati "errores in procedendo" - pur potendo i giudici di legittimità prendere cognizione degli atti di causa - è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, che siano indicati con precisione gli elementi di fatto che consentano di controllare la decisività dei vizi dedotti, atteso che l'astensione per il giudice dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, che non ha finalità sanzionatorie, trova fondamento nell'esigenza di evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo, essendo solo del ricorrente la responsabilità della redazione dell'atto introduttivo.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005