Skip to main content

Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005

Sentenze del giudice di pace - Regolamento di competenza necessario e facoltativo - Inammissibilità - Cause di valore non superiore a Euro 1100 - Regime di impugnabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità in via esclusiva - Pronunce sul merito o sulla competenza (o altre questioni preliminari di rito o di merito) o su entrambi - Inclusione.

Le sentenze del giudice di pace non sono soggette a regolamento di competenza, nè necessario, nè facoltativo, come espressamente dispone l'art. 46 cod. proc. civ. e, se il valore della causa non supera Euro 1.100, il mezzo di impugnazione ammissibile è il ricorso per cassazione, a norma degli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, dello stesso codice sia che il giudice abbia pronunciato sul merito della controversia, sia che si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito, sia che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005