Skip to main content

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20000 del 14/10/2005

Integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione - Mancato perfezionamento nel termine fissato dalla Corte per causa non imputabile al ricorrente - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Assegnazione alla parte di un termine ulteriore, di carattere perentorio - Necessità - Fondamento - Interpretazione costituzionalmente orientata - Imputabilità alla parte dell'inosservanza del termine - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Fattispecie concernente la mancata notificazione per essere risultata la parte irreperibile al suo domicilio.

Nel caso di cause inscindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti e la Corte abbia assegnato termine per l'integrazione del contraddittorio, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 331 cod. proc. civ. esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione l'esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili; tuttavia, questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l'integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il ricorrente non aveva ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine a tal fine concesso, ritenendo imputabile al medesimo l'esito negativo della notificazione, non andata a buon fine, in quanto il destinatario non era stato reperito al domicilio, dato che il ricorrente aveva omesso di effettuare tempestive indagini anagrafiche, nonostante che l'ultima notificazione risalisse all'atto di appello e nel relativo giudizio la controparte fosse rimasta contumace).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20000 del 14/10/2005