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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28230 del 20/12/2005

Notifica di sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Difformità di date tra la relata di notifica in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario della notifica - Prevalenza di quest'ultima - Fondamento - Deduzione della falsità dei dati risultanti dalla relata di notificazione del documento recapitato al destinatario - Rimedio esperibile - Querela di falso - Sussistenza - Onere della prova - Individuazione della ripartizione.

Procedimento civile - notificazione - relazione di notifica - Notifica di sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Difformità di date tra la relata di notifica in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario della notifica - Prevalenza di quest'ultima - Fondamento - Deduzione della falsità dei dati risultanti dalla relata di notificazione del documento recapitato al destinatario - Rimedio esperibile - Querela di falso - Sussistenza - Onere della prova - Individuazione della ripartizione.

Allorché, in sede di individuazione del "dies a quo" relativo alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, emerga una difformità di date fra la relata di notifica di una sentenza in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario dell'atto notificato, la tempestività dell'impugnazione deve essere valutata con riferimento alla data risultante dalla relata di notifica consegnata a quest'ultimo (che deve considerarsi "relata originaria", certificante la contestuale consegna dell'atto), il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto (sul quale soltanto poteva fare affidamento nel computare il termine utile per la proposizione dell'impugnazione), spettando invece al soggetto che eccepisca la decadenza (e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione), secondo gli ordinari principi di distribuzione dell'onere probatorio, di provare, mediante querela di falso trattandosi di contrasto tra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento ("quoad tempus") delle formalità di notifica.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28230 del 20/12/2005