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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006

Litisconsorzio facoltativo - Irregolare "vocatio in ius" di alcune delle parti - Rimessione - Esclusione - Cause inscindibili - Rimessione al primo giudice dell'intero giudizio - Necessità.

La nullità del giudizio per la irregolare "vocatio in ius" nei confronti di alcune delle parti non comporta - in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, laddove l'attore può agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti - la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art. 354 cod. proc. civ., mentre, laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la rimessione al primo giudice deve investire l'intero giudizio, che deve necessariamente proseguire in modo unitario.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006