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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006

Assicurazione obbligatoria della R.C.A. di cui alla legge n. 990 del 1969 - Impugnazione proposta da una delle parti o nei confronti di una di esse - Impedimento del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dei litisconsorti - Sussistenza - Fondamento.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale di assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dell'assicuratore, anche domanda contro l'assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile, con la conseguenza che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006