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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/05/2006

Denuncia di mancata ammissione di prova per testi o di omessa valutazione di prova documentale - Onere del ricorrente - Prova nesso eziologico fra errore denunciato e pronuncia emessa - Trascrizione nell'atto di impugnazione del documento o delle circostanze oggetto di prova - Fondamento - Principio di autosufficienza del ricorso.

Il ricorrente per Cassazione, ove denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso a una prova per testi, ovvero all'omessa valutazione, da parte dello stesso giudice, di un documento, ha l'onere sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, sia di indicare specificamente, nel ricorso, anche mediante integrale trascrizione, le circostanze concrete che formavano oggetto dei capitoli di prova o il contenuto esatto del documento asseritamente pretermesso. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni di prova sulla sola base del ricorso per cassazione, stante il principio di autosufficienza di tale atto di impugnazione, senza che si rendano necessarie indagini integrative o che possa, all'uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo "per relationem" ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/05/2006