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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007

Appello - Deduzione di nullità relativa verificatasi nel corso del giudizio di primo grado - Rinuncia tacita a farla valere ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ. - Effetti - Sanatoria della nullità - Conseguente difetto di interesse un motivo di impugnazione - Sussistenza - Carattere pregiudizievole della nullità - Necessaria prospettazione.

Per far valere quale motivo di appello un vizio di nullità relativa che abbia inficiato il giudizio di primo grado, riflettendosi sulla validità della relativa sentenza, è necessario, in considerazione del disposto di cui all'art. 157 cod. proc. civ., che la parte interessata lo abbia dedotto tempestivamente nella prima istanza o difesa successiva all'atto ritenuto invalido, ovvero alla notizia di esso, e che non abbia, quindi, rinunciato tacitamente ad eccepirlo, così implicitamente sanandolo, poiché, in caso contrario, il relativo motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse, fermo restando peraltro, che, anche quando non si sia verificata la preclusione a far valere la suddetta nullità processuale, è necessario che la parte impugnante indichi specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dalla invocata invalidità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale si era censurata la sentenza di appello per non aver pronunciato sull'eccezione di nullità per violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado verificatasi in apposita udienza, avendo lo stesso ricorrente ammesso di aver partecipato a quella immediatamente successiva nella quale non aveva formulato alcuna eccezione, così producendo la sanatoria della presunta nullità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 157 cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007