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Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 10774 del 24/04/2008

Sentenze del giudice di pace - Impugnazioni - Modifica dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità della nuova norma "ratione temporis" - Criteri - Fondamento.

In materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, l'art. 27, comma primo, del d.lgs. n. 40 del 2006 - dopo aver stabilito, nel primo inciso, l'applicazione delle norme degli artt. 1 e 19, comma primo, lettera f), del suddetto d.lgs. ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo - pone, nel secondo inciso, un'eccezione a tale regola; ne consegue che il nuovo testo dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., è applicabile ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati dal 3 marzo 2006 in avanti, mentre a quelli pubblicati entro il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 40 del 2006, si applica la disciplina previgente (e, pertanto, il pregresso regime di impugnazione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 10774 del 24/04/2008