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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 11/07/2006

Appellabilità della sentenza di primo grado - Relativa questione - Mancata pronuncia del giudice d'appello - Rilevabilità d'ufficio in cassazione - Fondamento - Conseguente deducibilità anche con motivo di ricorso - Pronuncia sul punto del giudice d'appello - Necessità del motivo di ricorso della parte.

La questione relativa all'appellabilità o meno di una sentenza di primo grado sulla quale il giudice d'appello non si sia pronunciato, afferendo la materia del regime di impugnazione delle decisioni al potere di rilevazione d'ufficio, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione e, come tale, è deducibile dalla parte con apposito motivo di ricorso. Qualora il giudice d'appello si sia su di essa pronunciato, la questione è esaminabile dalla Corte di cassazione esclusivamente se ne sia investita con apposito motivo di ricorso, ostandovi altrimenti il giudicato interno.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 11/07/2006