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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006

Sentenza di merito - Motivazione - Pluralità di ragioni poste a fondamento della decisione - Omessa impugnazione di una di esse - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse.

In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006