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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11572 del 31/05/2005

Individuazione - Qualificazione giuridica della pronunzia operata dal giudice del provvedimento impugnato - Rilevanza - In tema di litispendenza dichiarata tra sezioni distaccate del medesimo tribunale.

Con riferimento alla pendenza di identico giudizio avanti a due sezioni distaccate del medesimo tribunale, qualora sia espressamente dichiarata con sentenza la litispendenza, il mezzo di impugnazione esperibile è il regolamento di competenza, non potendosi interpretare detta pronunzia come un provvedimento ordinatorio interno di rimessione degli atti al presidente del tribunale, senza che sulla scelta del mezzo di impugnazione possa influire la circostanza che la litispendenza sia stata dichiarata fuori dallo schema legale previsto dall'art. 39 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11572 del 31/05/2005