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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007

Procura in calce o a margine - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Inammissibilità - Necessità, in difetto di tali forme, del ricorso alle modalità stabilite, in via generale, dall'art. 83, comma secondo, cod. proc. civ. - Sopravvenuta sostituzione di difensore - Apposizione della stessa in un nuovo atto di costituzione - Irritualità - Fondamento. 

Nel giudizio di cassazione - diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito - la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, comma terzo, nell'elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest'ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all'ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007