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impugnazioni civili - appello - fascicoli di parte e d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009

Omesso deposito della comparsa conclusionale ad opera di una delle parti - Successivo deposito della memoria di replica della parte avversaria - Obbligo di valutazione in funzione decisoria di detta memoria da parte del giudice - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009

La memoria di replica prevista dall'art. 190 cod. proc. civ. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009