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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - separazione personale dei coniugi - provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sull'affidamento dei figli e sul rapporto con

famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sull'affidamento dei figli e sul rapporto con essi - reclamo alla corte d'appello - relativo decreto - ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. per violazione di legge - censurabilità della motivazione - limiti - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006

Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. unicamente per violazione di legge, mentre l'inosservanza dell'obbligo di motivazione è deducibile soltanto nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa o assolutamente illogica. Ne consegue che non può trovare ingresso il motivo di ricorso straordinario per cassazione con il quale si denunci la difettosa valutazione, da parte del giudice del merito, della prova in ordine al fatto nuovo posto a fondamento della domanda giudiziale tendente alla modifica delle condizioni della separazione personale, giacché con una tale doglianza si introduce una non consentita censura di difetto di motivazione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006

Costituzione art. 111,