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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclus

famiglia - potestà dei genitori - Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a decreto di sospensione dei rapporti tra i nonni ed il minore. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14091 del 17/06/2009

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt.330,332,333 e 336 cod.civ, configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perchè non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicchè detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame ( di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello, in esito all'interposto reclamo, aveva confermato la sospensione dei rapporti tra il minore e i nonni).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14091 del 17/06/2009