Skip to main content

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte

famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte d'appello - Relativo decreto - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Censurabilità della motivazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009

Il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull'istanza di revisione delle disposizioni accessorie alla separazione, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti, nonché caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., e, dovendo essere motivato, sia pure sommariamente, può essere censurato anche per carenze motivazionali, le quali sono prospettabili in rapporto all'ultimo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che qualifica come violazione di legge il vizio di cui al n. 5 del primo comma, alla luce dei principi del giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e concludersi con una pronuncia motivata.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009