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impugnazioni civili - in genere - Giudice di pace - Domanda principale soggetta a decisione secondo equità - Domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto di entrambe le domande - Necessità - Fondam

procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - in genere - Giudice di pace - Domanda principale soggetta a decisione secondo equità - Domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto di entrambe le domande - Necessità - Fondamento - Mezzo d'impugnazione nel regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009

Nell'ipotesi in cui siano proposte dinanzi al giudice di pace una domanda soggetta a decisione secondo equità ed una domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, anche la domanda principale va decisa secondo diritto tutte le volte in cui fra le due domande vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richieda l'accertamento di un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo comune ad entrambe, cosicché l'accertamento od il rigetto dell'una implichi il rigetto o l'accoglimento dell'altra; ne consegue che nel caso in cui la riconvenzionale connessa non abbia limite di valore, la sentenza del giudice di pace, sia pure emessa anteriormente al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve essere impugnata con l'appello e non con il ricorso in cassazione, che, se proposto, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile (Principio affermato dalla S.C. in un giudizio nel quale l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni inclusa nel limite della giurisdizione equitativa ed il convenuto aveva svolto domanda riconvenzionale di accertamento negativo senza limite di valore).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009