Skip to main content

impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3964 del 18/02/2008

Notificazione eseguita presso il procuratore revocato e sostituito da altro difensore - Conseguenze - Inesistenza della notificazione ed inammissibilità dell'impugnazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3964 del 18/02/2008

La notifica della impugnazione eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito deve considerarsi inesistente - e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione - in quanto effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, giacché, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, non essendovi più la "prorogatio" che si accompagna alla revoca senza la nomina di un nuovo difensore.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3964 del 18/02/2008