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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27412 del 18/11/2008

Azione per la rimozione o l'arretramento a distanza legale di opere abusive insistenti su un fabbricato in comproprietà - Litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari - Fondamento - Conseguenze - Mancanza notificazione dell'atto di appello a taluni comproprietari - Difetto d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello - Nullità della sentenza di secondo grado. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27412 del 18/11/2008

L'azione con la quale i comproprietari di un fabbricato chiedono, nei confronti dei comproprietari dell'immobile confinante, la rimozione, o comunque l'arretramento a distanza legale, di opere abusivamente eseguite, dà luogo ad un litisconsorzio necessario passivo e, dunque, in appello ad una ipotesi di cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., in quanto la modificazione della cosa comune non può essere disposta od attuata "pro quota" in assenza di alcuno dei contitolari della proprietà del bene su cui dovrebbe effettuarsi la rimozione o l'arretramento a distanza legale. Ne consegue che la mancata notificazione dell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado a taluno dei comproprietari vizia la sentenza di appello che sia stata emessa senza l'integrazione del contraddittorio con il comproprietario pretermesso e tale vizio può essere fatto valere come motivo di ricorso per cassazione anche dalla stessa parte cui sia imputabile, in quanto, per un verso, la sentenza di primo grado non passa in giudicato nei confronti dei pretermessi in presenza dell'impugnazione di altre parti e, per altro verso, la sentenza che non sia pronunciata nei confronti di tutti i comproprietari risulta comunque ineseguibile e, quindi, "inutiliter data".

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27412 del 18/11/2008