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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 379 del 11/01/2005

 

Obbligazione solidale - Struttura - Rapporto unico con pluralità di soggetti - Esclusione - Pluralità di rapporti - Sussistenza - Deduzione in giudizio di tutti i rapporti - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Scindibilità delle cause in sede di impugnazione - Omessa impugnazione da parte di uno dei condebitori - Passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti - Impugnazione proposta dai condebitori - Deduzione di motivi diversi - Comunicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 379 del 11/01/2005

Poichè l'obbligazione solidale determina la costituzione non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo e/o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, fra loro distinti, quanti sono i condebitori in solido, qualora il creditore comune convenga in giudizio tutti i condebitori in solido non si verifica un litisconsorzio necessario e, in sede di impugnazione, una situazione di inscindibilità delle cause, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che, nel caso di giudizio di impugnazione promosso da uno solo dei debitori solidali, la sentenza passa in giudicato nei confronti dei condebitori riguardo ai quali l'impugnazione non è stata svolta e che, qualora l'esercizio del diritto di impugnazione sia avvenuto da parte di tutti i condebitori, con la deduzione, però, da parte di ciascuno, di specifici motivi diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti dal condebitore non si comunicano agli altri.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 379 del 11/01/2005