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impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 07/03/2006

Istruttore - Declaratoria di inammissibilità dell'appello in presenza di contestazioni - Collegio - Potere di dichiarare comunque l'inammissibilità a seguito del reclamo - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 07/03/2006

Nel vigore della disciplina del giudizio di appello precedente la novella di cui alla legge n. 353 del 1990, il collegio, nell'ipotesi in cui, a seguito di reclamo, accerti che l'istruttore - data la insorta contestazione tra le parti - non poteva pronunciare, ai sensi dell'art. 350 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello (nella specie per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice), può, riscontrata l'effettiva sussistenza della causa di inammissibilità, dichiararla senz'altro con sentenza, atteso che nessuna norma impone il rinvio delle parti nuovamente all'istruttore per lo svolgimento di ulteriori attività processuali o per la precisazione delle conclusioni, essendo queste insite nella insorta contestazione e nell'attività svolta dalle parti, i poteri delle quali, del resto, non subiscono alcuna limitazione, in quanto il particolare procedimento consente la presentazione di eventuali memorie, ai sensi dell'art. 178, comma quinto, cod. proc. civ., ed è comunque fatta salva per le parti, a norma dell'art. 357 del medesimo codice, la facoltà di chiedere la discussione del reclamo in udienza.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 07/03/2006