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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9309 del 20/04/2006

Notifica del ricorso - Relata mancante dell'indicazione del richiedente - Nullità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9309 del 20/04/2006

La notificazione del ricorso per cassazione la cui relata non contenga l'indicazione del soggetto richiedente, non è nulla, atteso che non è indispensabile, ai sensi dell'art. 148 cod. proc. civ., l'indicazione anche del soggetto che ha richiesto di notificare un atto di parte, qual è il ricorso, non potendo essere interessato a detta notificazione altri che non sia il ricorrente.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9309 del 20/04/2006