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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16164 del 30/07/2015

Deduzione di "error in procedendo" - Sindacato di legittimità - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di omessa pronuncia. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16164 del 30/07/2015

Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. (Nella specie, la S.C., rilevando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla riproposizione in appello della originaria domanda di risarcimento del danno, ha proceduto direttamente all'interpretazione dell'atto di appello erroneamente interpretato dal giudice di merito).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16164 del 30/07/2015