Skip to main content

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11919 del 09/06/2015

Decreto di omologa ex art. 445 bis cod. proc. civ. - Accertamento dei soli requisiti sanitari - Capo relativo alle spese - Impugnabilità - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11919 del 09/06/2015

In tema di procedimento ex art. 445 bis cod. proc. civ., è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del decreto di omologa relativamente alla declaratoria di compensazione delle spese ove il ricorso, volto ad ottenere il mero accertamento di condizioni sanitarie, non abbia ad oggetto la richiesta di specifici benefici ma sia solo prodromico alla proposizione di eventuali future domande amministrative. (Nella specie, il giudice di merito aveva statuito per una sostanziale compensazione delle spese poiché, in parte, ne aveva dichiarato l'irripetibilità ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., e in parte, quelle dell'accertamento peritale in senso stretto, le aveva poste a carico dell'INPS).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11919 del 09/06/2015