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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10854 del 26/05/2015

Revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Contemporanea pendenza del giudizio di rinvio - Termini per l'impugnazione per revocazione - Decorrenza - Dal deposito della sentenza emessa in sede di rinvio - Esclusione - Dalla notificazione o pubblicazione della sentenza rescindente - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10854 del 26/05/2015

Il giudizio di rinvio a seguito di sentenza rescindente della Corte di cassazione e quello di impugnazione per revocazione di quest'ultima sentenza sono processi autonomi e possono coesistere, salva la possibilità di far valere in sede di rinvio la pregiudizialità logico-giuridica della decisione sulla revocazione della sentenza rescindente che ha disposto il rinvio. Ne consegue che i termini per l'impugnazione per revocazione della sentenza rescindente della Corte di cassazione decorrono, in via ordinaria, dalla notificazione o dalla pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ., e non già dal deposito della sentenza di merito emessa in sede di rinvio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10854 del 26/05/2015