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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - della sentenza – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 29/09/2015

Sentenza del Tribunale in composizione collegiale sottoscritta dal solo presidente-estensore - Mancata indicazione degli altri giudici - Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Rilievo in appello - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 29/09/2015

La sentenza che, regolarmente sottoscritta dal Presidente, anche in qualità di estensore, non rechi i nominativi dei giudici costituenti il collegio deliberante, con conseguente impossibilità di desumerne l'identità, è nulla per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e non per difetto assoluto di sottoscrizione ex art. 161 c.p.c., sicché la Corte d'appello, rilevata anche d'ufficio tale nullità, è tenuta a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 29/09/2015