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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19574 del 30/09/2015

Impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Incolpevole ignoranza della pendenza del processo - Nullità della notificazione dell'atto introduttivo - Oneri probatori a carico della parte - Fattispecie in tema di opposizione a precetto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19574 del 30/09/2015

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, nell'ipotesi in cui ricorra, non l'inesistenza, ma la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, che fonda una presunzione "iuris tantum" di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 327, comma 2, c.p.c., fondato sulla mera allegazione della nullità della notifica della citazione introduttiva di un giudizio di opposizione a precetto, perché effettuata ai sensi dell'art. 480, comma 3, ultimo inciso, c.p.c., malgrado l'elezione di domicilio contenuta nel precetto, poiché la parte ricorrente avrebbe dovuto allegare anche di non aver avuto conoscenza del processo in tempo utile alla tempestiva proposizione dell'impugnazione, allegando elementi idonei a far presumere la dipendenza dell'inerzia dalla dedotta nullità, nonché i tempi e i modi della tardiva conoscenza del processo e della sentenza).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19574 del 30/09/2015