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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18278 del 17/09/2015

Comunicazione del testo integrale della sentenza a mezzo PEC da parte della cancelleria - Decorrenza del termine breve per impugnare - Inidoneità - Fattispecie anteriore alla novella dell'art. 133 c.p.c. introdotta dal d.l. n. 90 del 2014. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18278 del 17/09/2015

La comunicazione della sentenza effettuata (anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., novellato dal d.l. n. 90 del 2014, n. 90, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014) dalla cancelleria del giudice per posta elettronica certificata (PEC), con l'invio del testo integrale del provvedimento, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, confermativa della dichiarazione di fallimento del ricorrente, proposto nel rispetto del termine di trenta giorni dalla formale notificazione della sentenza a cura della cancelleria, ma non anche della sua comunicazione integrale a mezzo PEC).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18278 del 17/09/2015