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impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - ritrovamento e scoperta di documenti decisivi - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22159 del 20/10/2014

Revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3 - Condizioni - Ritrovamento tardivo di un documento - Non ascrivibilità a negligenza del ricorrente - Onere della prova - Contenuto - Documento nella disponibilità di una P.A. - Incidenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22159 del 20/10/2014


Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. Proc. Civ., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. Proc. Civ., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti - che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22159 del 20/10/2014