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impugnazioni civili - appello - eccezioni - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16049 del 11/07/2014

Revocatoria fallimentare - Conoscenza dello stato d'insolvenza - Contestazione - Eccezione in senso lato - Ammissibilità nel giudizio di appello - Sussistenza - Inerzia del convenuto - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16049 del 11/07/2014

In tema di revocatoria fallimentare, il silenzio serbato dal convenuto nel giudizio di primo grado in ordine alla conoscenza dello stato d'insolvenza non ne preclude la contestazione in appello (avvenuta, nella specie, nella sola comparsa conclusionale), trattandosi non di un'eccezione in senso proprio, ma di una mera contestazione dei fatti costitutivi della domanda, né rinvenendosi nel nostro ordinamento alcun principio che ne vieti la tardiva contestazione o che vincoli la parte alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto affermata dalla controparte. L'inerzia del convenuto, peraltro, nemmeno comporta un'inversione dell'onere di fornire la prova della "scientia decoctionis", la quale richiede un'esplicita ammissione della parte, ovvero che quest'ultima abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16049 del 11/07/2014