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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione con rinvio - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 11/04/2014

Estinzione del giudizio - Erroneamente dichiarata dal giudice di primo grado - Appello erroneamente dichiarato inammissibile - Mancata rimessione al giudice di primo grado da parte del giudice di appello - Conseguenze - Cassazione della sentenza di appello - Rinvio al giudice di primo grado ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 11/04/2014

Qualora il giudice d'appello non abbia rimesso le parti dinanzi al giudice di primo grado, omettendo di rilevare l'errore da questi compiuto nel dichiarare l'estinzione del giudizio, con la cassazione della sentenza di appello deve essere disposto il rinvio al giudice di primo grado come previsto dall'art. 383 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 11/04/2014