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impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3820 del 18/02/2014

errore di fatto - Sentenza della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni - Riferimento agli atti "interni" al giudizio di legittimità - Necessità – Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3820 del 18/02/2014

L'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima. Ne consegue che, ove il dedotto errore di fatto sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti esaminati dal giudice di merito, o che quest'ultimo avrebbe dovuto esaminare, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione, ex artt. 394, primo comma, n. 4, e 398, cod. proc. civ., contro la decisione di merito, non essendole consentito addurre tale errore in un momento successivo.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3820 del 18/02/2014