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Mancata previsione di un termine perentorio per la contestazione – Cass. n. 4060/2023

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere - Dipendenti Ministero degli Esteri - Rapporto disciplinato ex d.P.R. n. 18 del 1967 - Procedimento disciplinare anteriore all'entrata in vigore della l. n. 62 del 2021 - Art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Mancata previsione di un termine perentorio per la contestazione - Irrilevanza - Condizioni.

 

Il procedimento disciplinare a carico dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, assunti per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura all'estero, è disciplinato dal d.P.R. n. 18 del 1967, sicché, anche relativamente alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore dell'art. 1 della l. n. 62 del 2021 - che ne ha previsto una specifica procedimentalizzazione peraltro non dissimile, quanto ai termini, da quella dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 - non si applicano i termini previsti da detto articolo, stante la specialità della disciplina dettata dal citato d.P.R. e la conseguente inapplicabilità delle norme generali sull'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; né la mancata previsione di un termine perentorio per la contestazione dell'addebito, nella formulazione degli artt. 164 e ss. dello stesso d.P.R. anteriore alla novella del 2021, incide su diritti inderogabili del lavoratore se risulta assicurato il contraddittorio e il diritto di difesa non è reso più difficoltoso dal trascorrere del tempo.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4060 del 09/02/2023 (Rv. 666617 - 01)

 

Corte

Cassazione

4060

2023