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Indennità di amministrazione – Cass. n. 3844/2023

Impiego pubblico - impiegati dello stato - indennita' - in genere - Ministero della difesa - Dipendenti civili - Periodo di servizio all'estero - Trattamento economico art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011 - Indennità di amministrazione - Spettanza - Cumulabilità con assegno di sede - Ragioni.

 

Al personale civile dipendente del Ministero della difesa, per il periodo di servizio all'estero, spetta l'indennità di amministrazione, in conseguenza della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, relativamente alle fattispecie sorte prima dell'entrata in vigore della citata norma; la predetta indennità rientra, per finalità e natura, tra gli emolumenti che, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, possono cumularsi con l'assegno di sede.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3844 del 08/02/2023 (Rv. 666630 - 02)

 

Corte

Cassazione

3844

2023