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Discrezionalità alla P.A. nella definizione della procedura – Cass. n. 35108/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Avviso al pubblico - Discrezionalità alla P.A. nella definizione della procedura - Illegittimità - Conseguenze - Tutela risarcitoria - Sussistenza - Assegnazione dell'incarico in forma specifica - Configurabilità - Condizioni.

 

In tema di procedure di mobilità ex art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'illegittimità per violazione di legge, della contrattazione collettiva o dei principi di correttezza o buona fede, di un avviso al pubblico che lasci alla P.A. un margine di discrezionalità nella definizione della procedura, consente al dipendente - che contesti gli esiti del suo giudizio di idoneità - di invocare una tutela risarcitoria, con richiesta di condanna alla riparazione per equivalente del pregiudizio sofferto quale danno da "perdita di chance", ma non di ottenere l'assegnazione, in forma specifica, dell'incarico oggetto della procedura, a meno che non sia l'originario bando di selezione ad adottare meccanismi vincolanti di attribuzione dei punteggi, escludendo ogni sorta di discrezionalità dell'amministrazione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 35108 del 29/11/2022 (Rv. 666183 - 02)

 

Corte

Cassazione

35108

2022