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Mobilità volontaria presso ente pubblico economico – Cass. n. 23884/2022

Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Mobilità volontaria presso ente pubblico economico - Mantenimento dei diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del precedente regime giuridico - Sussistenza - Vicende successive - Disciplina di diritto privato - Applicabilità - Conseguenze.

 

Il pubblico dipendente che benefici della c.d. mobilità volontaria ex art. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993, o ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, e si trasferisca presso un ente pubblico economico, mantiene i diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del precedente regime giuridico (come, ad es. qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all'anzianità) ma, una volta divenuto dipendente del detto ente, gli vanno applicati, con riferimento alle vicende successive, la disciplina di diritto privato e la relativa contrattazione collettiva e non, in presenza di una situazione di soprannumero o di eccedenza di personale, l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001; per l'effetto, ove, dopo il trasferimento, il lavoratore abbia acquisito la qualifica di dirigente, il suo rapporto sarà disciplinato dalle disposizioni che regolano il lavoro dirigenziale, fra cui quelle che consentono al datore di lavoro la recedibilità ex art. 2118 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 23884 del 01/08/2022 (Rv. 665410 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118

 

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Cassazione

23884

2022