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Sanzioni disciplinari nel pubblico impiego – Cass. n. 20730/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere - Impossibilità di individuare un dirigente o un responsabile della struttura competenti - Termine di conclusione del procedimento ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Decorrenza - Dalla data in cui la notizia dell'infrazione è pervenuta all'Ufficio per i procedimenti disciplinari - Fattispecie.

 

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, qualora non sia possibile individuare un dirigente od un responsabile dell'Ufficio interessato competenti, il termine per concludere il procedimento disciplinare, di cui all'art. 55 bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs n. 165 del 2011, decorre dalla data in cui la notizia dell'illecito è pervenuta all'Ufficio per i procedimenti disciplinari. (Nella specie, in un caso in cui il responsabile dell'Ufficio comunale interessato dalla commissione dell'illecito era proprio la persona accusata dello stesso, la S.C. ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza, che aveva fatto decorrere il termine dal momento in cui la notizia dell'illecito era stata appresa dal Segretario comunale e non, come sostenuto dalla difesa dal Sindaco, precisando che, in una situazione in cui mancava una disposizione regolamentare o statutaria o altro specifico provvedimento che designasse un sostituto, le funzioni correlate all'azione disciplinare non potevano essere svolte né dal Segretario comunale, né dal Sindaco).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20730 del 28/06/2022 (Rv. 665119 - 01)

 

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Cassazione

20730

2022