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Pubblico impiego privatizzato – Cass. n. 1307/2022

Impiego pubblico - concorsi in genere - Pubblico impiego privatizzato - Procedura concorsuale - Illegittimità - Annullamento in autotutela - Contratto di lavoro - Nullità originaria - Rilevabilità d'ufficio - Domanda di prosecuzione del rapporto - Sindacato del giudice ordinario - Disapplicazione del provvedimento di annullamento - Limiti.

 

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell'art. 21-novies della l. n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d'ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 1307 del 17/01/2022 (Rv. 663601 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2126

 

Corte

Cassazione

1307

2022