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Incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. – Cass. n. 1623/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - incompatibilità (con altri impieghi, professioni, cariche ed attività) - Incarico retribuito attribuito a dipendente pubblico senza previa autorizzazione dell'ente di appartenenza - Necessaria autorizzazione ente di appartenenza - Autorizzazione postuma o "ora per allora" - Possibilità - Esclusione.

 

Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1623 del 19/01/2022 (Rv. 663796 - 01)

 

Corte

Cassazione

1623

2022