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Trasferimento di personale tra enti pubblici non economici – Cass. n. 39896/2021

Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione - Trasferimento di personale tra enti pubblici non economici ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Illegittimità accertata giudizialmente - Prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro con il trasferitario - Conseguenze - Demansionamento - Responsabilità del trasferitario - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di trasferimento di personale tra enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel caso di invalidità del trasferimento di attività accertata giudizialmente, il rapporto di lavoro permane con l'ente trasferente e se ne instaura uno nuovo e diverso con l'ente trasferitario presso cui il dipendente abbia materialmente continuato a lavorare; ne consegue che la responsabilità per violazione dell'art. 2103 c.c. deve essere imputata a quest'ultimo ente, in quanto l'incardinamento del lavoratore nei suoi ruoli, per quanto poi caducato, non può esimere l'ente in questione dalle responsabilità datoriali conseguenti alla relazione di fatto che si è nelle more instaurata.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 39896 del 14/12/2021 (Rv. 663232 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_2103

 

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Cassazione

39896

2021