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Bando per procedure concorsuali o selettive – Cass. n. 31422/2021

Impiego pubblico - concorsi in genere - bando di concorso - in genere - Bando per procedure concorsuali o selettive - Atto unilaterale - Interpretazione - Criterio letterale - Particolare rilevanza - Ragioni.

 

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva - e, cioè, della "lex specialis" della procedura stessa - assume una particolare valenza il canone ermeneutico del senso letterale delle parole ex art. 1362, comma 1, c.c., in quanto il criterio letterale, se privo di equivocità, corrisponde alla funzione dell'atto di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'amministrazione e i candidati.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31422 del 03/11/2021 (Rv. 662763 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363

 

Corte

Cassazione

31422

2021