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Passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione – Cass. n. 9241/2021

Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione - Lavoratori assunti ex l. n. 285 del 1977 ed iscritti nelle graduatorie ex l. n. 33 del 1980 - Successiva immissione in ruolo - Autonomia dei rapporti di lavoro - Configurabilità - Conseguenze - Art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

Il lavoratore assunto ex l. n. 285 del 1977, già titolare di un rapporto a tempo indeterminato non di ruolo a seguito del superamento dell'esame di idoneità e dell'iscrizione nelle graduatorie di cui aii'art. 26 del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 1980, all'esito dell'immissione in ruolo, per scorrimento della graduatoria, ex art. 26 quinquies dello stesso decreto, o per il superamento di un concorso per titoli, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 138 del 1994, diviene titolare di un nuovo ed autonomo rapporto cui non trova, pertanto, applicazione l'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 che, assicurando il mantenimento del trattamento economico in godimento, presuppone un passaggio di carriera nell'ambito di un rapporto di ruolo già costituito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto ad un lavoratore, immesso in ruolo presso l'Amministrazione finanziaria con tali modalità, il mantenimento sotto forma di assegno "ad personam" dell'indennità di servizio penitenziario percepita durante il pregresso rapporto non di ruolo presso l'Amministrazione penitenziaria).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9241 del 06/04/2021 (Rv. 660871 - 01)