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Nuova classificazione dei lavoratori – Cass. n. 2674/2021

Impiego pubblico - impiegati e agenti delle ferrovie dello stato - C.c.n.l. 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie - Nuova classificazione dei lavoratori - Livelli C e D - Distinzioni - Accordo di confluenza - Portata. Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione In genere.

In tema di inquadramento del personale delle attività ferroviarie, il c.c.n.l. 16 aprile 2003 ha introdotto una nuova classificazione dei lavoratori, non più distinti per aree funzionali ma distribuiti su una scala di otto livelli professionali, ove il livello C si distingue dal livello D, non solo per la presenza di una funzione di coordinamento e di gestione del personale e/o delle risorse affidate, ma anche per la qualità dell'attività svolta, poiché il profilo di "esperto", proprio del livello C, richiede una preparazione specifica e la destinazione ad attività specialistiche necessariamente superiori a quelle riconducibili al profilo di "tecnico specializzato", rientrante nell'altro livello, che comunque già si connota per un elevato grado di conoscenze, professionalità e competenze tecniche. Ai fini della riqualificazione del personale, le parti sociali hanno affiancato al nuovo c.c.n.l. un "accordo di confluenza" che, tuttavia, non effettua una automatica equiparazione tra vecchi e nuovi ruoli, ma costituisce un ausilio all'inquadramento dei vari profili professionali in considerazione della mutata specificità degli stessi.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2674 del 04/02/2021 (Rv. 660439 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2095, Cod_Civ_art_1362