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Procedure di stabilizzazione – Cass. n. 6310/2021

Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - Pubblico impiego privatizzato - Procedure di stabilizzazione - Ammissione - Condizioni - Titolarità pregressa o in essere di un rapporto a tempo determinato - Necessità - Lavoratori a tempo indeterminato presso altra amministrazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, prevista, tra l'altro, per il personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che abbia conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data - ex art. 3, comma 90, della l. n. 244 del 2007 - del 28 settembre 2007, non è consentita in favore di dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso altra amministrazione, dovendosi individuare la "ratio" della norma nella previsione di un regime speciale di reclutamento volto a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, che costituisce l'unica ragione di interesse pubblico che possa giustificare, nei soli casi eccezionali individuati dal legislatore, un'assunzione in deroga al concorso pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di ammissione alla procedura di stabilizzazione presso l'ISPRA di un dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in aspettativa senza retribuzione per la durata del rapporto a tempo determinato con l'Istituto).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6310 del 08/03/2021 (Rv. 660619 - 01)