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Trattamento accessorio del personale – Cass. n. 6930/2021

Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - Trattamento accessorio del personale - Ammontare complessivo delle risorse destinate a tale scopo - Limitazioni - Interpretazione.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 - secondo cui "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (..), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" - dev'essere interpretato nel senso che oggetto della decurtazione dai fondi previsti dalla contrattazione collettiva è l'intero importo corrispondente al trattamento economico (fondamentale e accessorio) destinato a remunerare i dipendenti cessati dal servizio, il quale, dunque, non può essere utilizzato per incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio di quelli rimasti in servizio. (Principio affermato dalla S.C. in relazione al Fondo per la retribuzione dei dirigenti medici, di cui all'art. 50 c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, destinato alla remunerazione di voci retributive afferenti non solo al trattamento economico accessorio, ma anche a quello fondamentale).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6930 del 11/03/2021 (Rv. 660810 - 01)