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Dirigenza statale - Trattamento economico - Comparazione tra le diverse aree - Cass. n. 15110/2020

Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - Dirigenza statale - Trattamento economico - Comparazione tra le diverse aree - Esclusione - Fondamento – Fattispecie - Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione.

Ai fini della determinazione del trattamento economico del personale della dirigenza statale, va esclusa la comparazione tra le diverse aree della predetta dirigenza, poiché, da un lato, l'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha rimesso alla contrattazione collettiva detta determinazione, senza alcuna previsione imperativa di parità di trattamento quantitativo, e, dall'altro, come previsto dagli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'esercizio della discrezionalità collettiva impedisce ogni sindacato finalizzato a comparazioni tra le distinte aree e comparti sulla cui base si svolgono e si concludono i negoziati, influenzati da scelte relative agli stanziamenti che, secondo la discrezionalità politica del legislatore, ben possono essere diversamente allocati; stante la eterogeneità delle attività in concreto svolte, va del resto esclusa una comparazione, a fini di adeguatezza e proporzionalità ex art. 36 Cost., tra dirigenti appartenenti a comparti (e dunque ad aree) distinti, nonché una qualsiasi violazione dell'art. 45 citato. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della clausola del c.c.n.l. di riferimento con cui la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici era stata stabilita, nella parte fissa, in misura pari a circa un quinto di quanto spettante allo stesso titolo ai dirigenti di seconda fascia delle altre aree statali).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 15110 del 15/07/2020 (Rv. 658193 - 01)

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