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Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10210 del 28/05/2020 (Rv. 657787 - 01)

Pubblico impiego privatizzato - Passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità - Conservazione del trattamento economico - Principi applicabili - Conseguenze - Regola generale del riassorbimento - Fondamento.

In tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi - che espressamente e specificamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), secondo le regole dettate dall'art. 2112 c.c., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda, restando irrilevante che i contratti collettivi, sia dell'ente di provenienza, sia di quello di destinazione prevedano entrambi l'inserimento nella struttura stipendiale della retribuzione individuale di anzianità (cd. RIA), dato che la continuità giuridica del rapporto implica la conservazione dell'anzianità di servizio sin dall'assunzione presso l'amministrazione di provenienza, ma con il rilievo che essa assume nella nuova organizzazione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10210 del 28/05/2020 (Rv. 657787 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112